Videosorveglianza e legalità.

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Buongiorno Signori, abbiamo deciso di scrivere articoli di questo genere perché forse non molte persone conoscono con precisione tutte le implicazioni di carattere legale connesse all’installazione di un impianto di videosorveglianza sia in abitazione che in ambito lavorativo.

Partiamo dunque da un presupposto, le libertà individuali e l’inviolabilità della privacy.

Come ovvio infatti le libertà individuali sono da considerare un bene indisponibile, la cui violazione

comporta gravi sanzioni e, pertanto, appropriarsi di immagini che riguardano l’esistenza altrui, se non in casi precisamente individuati dalla norma potrebbe comportare gravi conseguenze legali.

Proprio partendo da questo assunto vorremmo infatti cominciare a parlare con voi di impianti di videosorveglianza, considerando legali solo quelli che rispettano le prescrizioni normative dettate dal combinato disposto dell’art. 4 Legge n.300/1970 e la vigente normativa in materia di privacy.

In quest’ottica, dobbiamo tenere in considerazione aspetti fino ad oggi sottovalutati, quando non del tutto ignorati, come il posizionamento delle telecamere.

Questi importanti strumenti di rilevazione video per quanto indispensabili in un impianto di sicurezza, debbono, quando impiegati all’esterno della abitazione o in ambito lavorativo, essere posizionati in modo da non inquadrare il lavoratore intento nelle proprie mansioni in quanto questo è ammesso solo occasionalmente ed in via del tutto incidentale.

Quando pertanto vie è la necessità di tenere sotto controllo video un’area in cui opera un lavoratore, l’identità di quest’ultimo deve essere celata attraverso tecniche di privacy masking (ombre scure).

Le moderne apparecchiature di rilevazione video, siano esser wireless che filari, oggi sono in grado di lavorare con comandi da remoto che possono farle muovere in ogni direzione con la non rara possibilità di avvicinare o allontanare l’obiettivo di ripresa a seconda delle necessità.

Discorso diverso però il legislatore ha però previsto (giustamente) per le aree destinate a locali di vendita, ivi compresi tutti i varchi di ingresso e di uscita, nel cui ambito non vige questa prescrizione per le persone (clienti) che, per forza di cose vengono riprese ma, come noto ai più, queste zone devono essere chiaramente dotate di cartellonistica che rechi tutte le indicazioni in ordine alla zona videocontrollata ed al responsabile dei dati acquisiti.

Proprio per tutelare, l’utilizzo di queste apparecchiature in ambiente di lavoro, il legislatore ha inoltre altri indispensabili presidi di garanzia, quali l’individuazione di un responsabile dei lavoratori che partecipi all’acquisizione, conservazione ed eventuale messa disposizione delle immagini riprese.

Allo scopo infatti, queste dovranno essere custodite in armadi o locali chiusi con doppia chiave, fisica o elettronica, un’esemplare della quale consegnata al rappresentante dei lavoratori in maniera tale che ogni accesso dovrà avvenire alla presenza di entrambe le parti.

Può tuttavia verificarsi la necessità di accesso immediato alle immagini (su disposto ad esempio della competente Autorità Giudiziaria) senza avere il tempo di convocare il rappresentante dei lavoratori che, comunque dovrà essere informato al più presto e le operazioni eseguite dovranno essere riportate su apposito registro a fogli previdimati istituito allo scopo.

Nello stesso registro, il datore di lavoro dovrà annotare con cadenza mensile i prescritti controlli di sicurezza sulle apparecchiature.

Discorso analogo riguarda i tempi di custodia delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza i quali normalmente sono compresi nell’arco delle 24/36 ore dall’acquisizione dopodichè vanno eliminati automaticamente dal sistema.

Anche in questo caso è però prevista una specifica deroga per particolari entità giuridiche, come gli istituti di credito per i quali, come evidente esiste la necessità di trattenere le immagini per periodi più lunghi (normalmente 7/8 giorni) per finalità connesse ad eventuali attività criminose in loro danno.

Ultima, non meno importante, indicazione per quanti intenderanno installare questo tipo di impianti riguarda il posizionamento dei monitor.

Anche questi devono essere, come ovvio, posizionati in ambienti cui hanno accesso (congiunto) datore di lavoro e rappresentante dei lavoratori per effettive necessità informative e non posso essere in alcun caso lasciati alla pubblica visione.


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