Registrazioni delle telecamere di videosorveglianza: cosa dice la normativa

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Quando si sceglie di installare e utilizzare un sistema di videosorveglianza, bisogna porsi anche il problema delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Infatti, se da un lato la videosorveglianza contribuisce ad aumentare di molto la sicurezza nell’ambito della protezione della casa o dei luoghi di lavoro, occorre rispettare anche tutte le norme relative alla privacy per tutto ciò che riguarda le immagini effettuate dalle telecamere. Forse non tutti lo sanno, ma ci sono delle regole precise che devono essere rispettate. Cerchiamo di scoprirne di più su che cosa dicono le norme.

Come può essere effettuata la conservazione delle immagini di videosorveglianza

Parlando di registrazione effettuata dalle telecamere di videosorveglianza, un aspetto fondamentale è rappresentato dalla conservazione. In questo senso dobbiamo distinguere, però, in maniera molto precisa tra abitazioni private, uffici e aziende e negozi che sono aperti al pubblico.

Il principio da seguire, secondo le norme, è ben preciso, perché si tratta di mettere in equilibrio la libertà individuale e la riservatezza dei dati, sempre in rapporto all’esigenza di badare alla sicurezza. Per esempio, nel caso delle attività commerciali e degli uffici, si deve avere la necessaria autorizzazione per l’installazione delle videocamere. Questo permesso, invece, non è obbligatorio per un’abitazione privata.

Secondo le norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, le immagini non possono essere conservate oltre il limite necessario ad espletare le finalità per le quali sono state registrate. In genere la durata di conservazione non dovrebbe superare le 24 ore.

La conservazione delle immagini negli uffici e nelle aziende

Anche le aziende possono decidere di installare un impianto di videosorveglianza. Ma in questo senso i titolari devono sempre ricordarsi di assicurare la privacy dei dipendenti. Anche lo Statuto dei lavoratori, che corrisponde alla legge del 1970 numero 300, insiste su questo principio, vietando assolutamente il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Il datore di lavoro è obbligato a sottoscrivere con i sindacati e con l’ispettorato del lavoro un accordo, in modo da specificare il funzionamento dell’impianto. Infatti non basta installare soltanto dei cartelli informativi in azienda. Anche in questo caso i tempi di conservazione sono di circa 24 ore e i dati personali devono essere cancellati nel giro di pochi giorni.


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