Videosorveglianza privata: le regole e la Privacy

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Per quanto riguarda il mondo della sicurezza, le esigenze di numerosi cittadini, che siano essi privati o proprietari di attività commerciali o di altri immobili, sono in forte e continuo aumento. Sempre più di frequente, il timore sociale generato dalle notizie di cronaca rende doverosa la prevenzione e l’adozione di contromisure per proteggere la propria incolumità. Per questi motivi, si registra una escalation nell’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza nelle nostre strade cittadine, siano esse insediate da enti pubblici o da privati cittadini. Questo aspetto pone inevitabilmente diverse questioni e domande, alle quali occorre dare risposte chiare e puntuali.

Pertanto in questo articolo approfondiremo la questione della Videosorveglianza privata collegata alle regole vigenti sulla Privacy. Iniziamo dalle norme generali: il Garante della Privacy, un ente pubblico messo a capo del controllo dei dati personali sensibili di ciascun individuo presente nel nostro Paese, nel 2010 ha emesso un provvedimento per porre delle regole riguardanti questa materia. Sulla tematica ha legiferato anche il Parlamento, il quale ha approvato il decreto legislativo num. 196 del 2003: parliamo di un codice specifico che regola la protezione nonché il trattamento dei dati personali.

La videosorveglianza privata è sottoposta alla tutela della legge, dal momento che in questo ambito si fissano su supporti tecnologici la voce e l’immagine del soggetto ripreso (ossia dei dati personali). Per quanto concerne la legislazione italiana, vediamo ora le regole sulla videosorveglianza privata. Prima di tutto partiamo dall’aspetto comunicazione: qualsiasi tipologia di videosorveglianza, in un’area in cui transitano usualmente degli individui, deve essere indicata ai diretti interessati in modo chiaro ed evidente: questa regola è valida sia per gli enti pubblici che quelli privati, siano essi persone fisiche o giuridiche (banche, attività commerciali e così via).

Come si deve segnalare la presenza di un sistema di videosorveglianza? Il Garante della Privacy ha dato due esempi di cartelli da collocare in presenza di telecamere: il primo tipo è molto basilare e consiste nella raffigurazione di una telecamera accompagnata dalla dicitura in evidenza Area Videosorveglianza; sull’avviso andranno segnalati anche l’autore della videosorveglianza ed il suo scopo. La seconda tipologia di cartello risulta diversa dalla prima soltanto per via dell’aggiunta di un disegno: è presente, infatti, la riproduzione di una persona appartenente alle forze dell’ordine; questo specifico cartello va esposto qualora l’impianto per la videosorveglianza sia collegato alla Polizia.

Come avviene la conservazione dei dati personali? le immagini generate da qualsiasi sistema di videosorveglianza devono essere necessariamente distrutte entro le 24 ore dall’avvenuta registrazione. In questo contesto, però, esistono alcune eccezioni; la legge prevede, infatti, che per attività notevolmente rischiose (ad esempio le banche), l’arco temporale in cui si possono tenere in archivio i dati si può protrarre per sette giorni. Altra eccezione che consente la conservazione dei dati per più giorni è l’esistenza di indagini da parte della Magistratura: se per esempio si verifica un furto all’interno di una attività commerciale, le autorità competenti possono richiedere il sequestro delle registrazioni in archivio per poter svolgere le indagini e mantenerle per il tempo necessario. Tutte le altre situazioni di prolungamento rispetto alle norme vigenti, devono essere necessariamente e anticipatamente concordate con il Garante della privacy.


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